Statuto della Fondazione "La Grande Via ETS"

Capo I - COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

ART. 1 - COSTITUZIONE

 

È costituita una fondazione senza scopo di lucro denominata "Fondazione La Grande Via ETS" (la "Fondazione").

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione, nell'ambito del genere delle Fondazioni disciplinato dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile, dalle relative disposizioni di attuazione e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (di seguito la "Normativa Applicabile").

La denominazione della "Fondazione La Grande Via ETS" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta a terzi ed in genere al pubblico.

La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2 - SEDE, DELEGAZIONI, UFFICI

La sede legale della Fondazione è fissata in Milano. La sede potrà essere spostata nell'ambito dello stesso Comune con una semplice delibera dell'organo amministrativo. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere delegazioni, sedi operative, ed uffici sia in Italia che all'Estero.

ART. 3 - FINALITA' E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

La Fondazione ha l'esclusivo scopo di perseguire finalità di interesse generale, di solidarietà e di utilità sociale e in particolare si pone come finalità la promozione di uno stile di vita sano e consapevole e la prevenzione delle malattie croniche nell'ottica di una longevità in salute e autonomia, attraverso un'alimentazione semplice improntata alla cucina Macromediterranea, il contatto con la natura, l'esercizio fisico, la meditazione, il miglioramento della qualità delle relazioni sociali ispirando e praticando modelli di socialità integrata anche facendo tesoro dei migliori insegnamenti sia della medicina occidentale sia di quella orientale. La Fondazione promuove inoltre attività di tutela e ricerca nel settore ambientale, ricerca scientifica, studi, formazione specialistica e divulgazione sui temi citati, su approcci integrati volti al benessere della persona nella sua globalità, su biodiversità, coltivazioni sostenibili per l'ambiente e le persone. Tali finalità possono essere perseguite anche in collaborazione con altri enti e organizzazioni a livello nazionale e internazionale.

Per cui le attività di interesse generale, perseguite dalla fondazione, di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, sono le seguenti:

  1. a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  2. b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  3. c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  4. d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  5. e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  6. f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso
  7. g) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione

 

dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (nonche' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281);

  1. h) interventi e prestazioni sanitarie.

Al fine di attuare le attività di interesse generale sopra esposte, la Fondazione potrà porre in essere le seguenti attività operative:

  1. a) organizzare direttamente e indirettamente formazione specialistica, corsi, seminari, conferenze, dibattiti ed iniziative varie di natura tematica negli ambiti degli scopi e delle finalità di interesse generale anche on line e con qualsiasi tipo di supporto;
  2. b)   organizzare corsi di cucina, laboratori esperienziali, seminari residenziali e esperienze immersive, incluso il forest bathing/terapia forestale, negli ambiti degli scopi e delle finalità di interesse generale che possono prevedere anche massaggi e cura del sonno; promuovere iniziative di educazione per diffondere una nuova consapevolezza e promuovere campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica negli ambiti degli scopi e delle finalità di interesse generale;
  3. c) promuovere e partecipare a progetti relativi alla nutrizione nelle scuole, negli ospedali e in generale nei luoghi pubblici oltre che all'interno di organizzazioni ed imprese anche con programmi di welfare aziendale;
  4. d)   creare siti di informazione e divulgazione anche scientifica legati alle tematiche relative alla nutrizione, attività fisica e meditazione, biodiversità e ambiente, alimentazione consapevole, benessere della persona, massaggi, cura del sonno, longevità in salute, esperienze immersive nella natura;
  5. e) selezionare produttori di beni legati alla salute e al benessere (ad esempio: oli essenziali, erbe officinali e aromatiche, ecc.) con caratteristiche etiche e di sostenibilità ambientali;
  6. f) realizzare, anche in collaborazione con altri soggetti, prodotti che impieghino materie prime naturali rispettose dell'ambiente e delle persone, che siano coerenti con le finalità della fondazione; gestire uno o più centri di aggregazione ed ospitalità sociale e culturale, ostelli per la gioventù, rifugi escursionistici, alberghi diffusi, e centri di educazione ambientale rivolti alla collettività e al territorio, dove intende promuovere, organizzare, ospitare attività di interesse sociale, culturale e ambientale attinenti le finalità della Fondazione; progettare e promuovere viaggi esperienziali per fare conoscere realtà e contesti, in Italia e all'estero, ove siano presenti esperienze e testimonianze virtuose negli ambiti attinenti le finalità della Fondazione;
  7. g) implementare e mantenere attiva una rete sociale delle realtà con cui la Fondazione collabora per il raggiungimento dei suoi progetti e finalità, integrandosi nel tessuto territoriale con le realtà affini e similari e favorendo la collaborazione con le Istituzioni;
  8. h) organizzare attività di fund raising ed eventi di raccolta fondi;
  9. i) progettare piani socioeducativi e/o di aiuto umanitario in collaborazione con Enti pubblici e Privati anche di carattere internazionale;
  10. j) promuovere e curare, in modo diretto e/o indiretto, la pubblicazione di notiziari, indagini, ricerche, libri, riviste periodiche, bibliografie anche in qualità di casa editrice; la produzione e distribuzione di documentari, film e ogni tipo di supporto multimediale il tutto nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
  11. k) promuovere rapporti con associazioni nazionali ed internazionali e con ogni altra istituzione avente scopi e/o programmi analoghi ai propri;
  12. l) partecipare alla costituzione di associazioni, fondazioni, altri enti privati del terzo settore che operano in settori analoghi ed affini a quelli di interesse generale della Fondazione e/o associarsi a queste. La Fondazione può quindi assumere partecipazioni e promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni, fondazioni od enti di qualsiasi natura giuridica finalizzati alla promozione ed allo sviluppo delle finalità di interesse generale in ogni loro espressione e vi può concorrere con propri mezzi patrimoniali e finanziari;
  13. m) sovvenzionare qualsiasi ente del terzo settore, associazione, istituzione o fondazione con uno scopo analogo o strumentale a quello della Fondazione;
  14. n)   elaborare, promuovere, realizzare progetti di solidarietà sociale in genere, tra cui iniziative socio-educative e culturali, come l'organizzazione di convegni, congressi e seminari e la promozione di corsi di studio, comitati scientifici e simili;
  15. o)   negoziare, stipulare e dare esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con enti e società del terzo settore, associazioni, istituzioni, persone giuridiche o fisiche, al fine di realizzare o contribuire alla realizzazione delle finalità e allo svolgimento delle attività di interesse generale della Fondazione;
  16. p)   progettare e co-programmare con enti pubblici (ai sensi art. 55 del D.Lgs. 117/17) e svolgere servizi tramite appalto; formare volontari e tecnici per approfondire le tematiche di cui si occupa la Fondazione al fine che questi, nei loro rispettivi ambiti di intervento, svolgano per periodi definiti, attività e percorsi progettuali per la realizzazione dei fini propri della Fondazione.

La Fondazione potrà tuttavia svolgere, in via secondaria e strumentale, attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 direttamente connesse a quelle di interesse generale ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni nonché dal decreto attuativo previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. Il Consiglio di Amministrazione avrà la competenza di individuare le specifiche attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 esercitabili.

Per lo svolgimento delle attività, la Fondazione potrà infine - sempre in via strumentale al conseguimento delle finalità di interesse generale sopra indicate - comprare, prendere in locazione o in permuta, noleggiare o vendere qualsiasi altro diritto reale o personale su beni mobili od immobili, compresi i diritti di privilegio ed i diritti speciali, che siano considerati necessari per gli scopi e le finalità della Fondazione; sottoscrivere e prestare

garanzie monetarie per qualsiasi scopo di interesse collettivo, considerato rientrante negli scopi e finalità della Fondazione.

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri fondatori o partecipanti.

La Fondazione, qualora se ne presentasse la necessità può, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

ART. 4 - PATRIMONIO

II patrimonio della Fondazione è composto:

  1. a)   dal fondo di dotazione pari ad Euro 30.000,00 costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da soggetti Terzi;
  2. b) dagli ulteriori contributi, erogazioni, da eredità, legati, donazioni, contributi ed erogazioni di altri soggetti, pubblici e privati, nazionali od esteri, espressamente destinati all'accrescimento del patrimonio;
  3. c)   dai beni mobili ed immobili acquistati dalla Fondazione per accrescere il proprio patrimonio;
  4. d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, viene destinata ad incrementare il patrimonio;

e)   dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici anche esteri.

ART. 5 - FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

  1. a)   dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto al punto d) del precedente articolo;
  2. b)   da eventuali donazioni, liberalità, lasciti testamentari, erogazioni, contributi, da chiunque provenienti che non siano espressamente destinati a patrimonio;
  3. c)   da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici anche esteri;
  4. d)   da contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori o da altri soggetti;
  5. e)   dai ricavi delle attività istituzionali di interesse generale e diverse in quanto accessorie, strumentali e connesse.

Qualsiasi apporto, o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

ART. 6 - DURATA

La Fondazione è prevista a tempo indeterminato.

Essa si scioglierà in caso di:

  1. a)   raggiungimento degli scopi della Fondazione;
  2. b) impossibilità di raggiungimento degli scopi stessi;

c)   deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta con le maggioranze previste nel presente statuto.

Capo II - MEMBRI ED ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 7 - FONDATORI

Sono Fondatori quelli risultanti dall'atto costitutivo della Fondazione e che partecipano alla dotazione del patrimonio iniziale.

I Fondatori sono: L'Associazione La Grande Via, il dr. Berrino Franco, la dr. Ssa Bortolazzi Enrica, la dr.ssa Vanzetti Francesca. Ai Fondatori compete la determinazione del numero e la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione ad ogni scadenza ed all'atto della costituzione. Ai Fondatori persone fisiche compete di diritto la nomina nel Consiglio di Amministrazione.

I Fondatori, anche successivamente alla nomina, possono stabilire il compenso eventualmente dovuto ai componenti del Consiglio di Amministrazione per ogni annualità della carica nell'osservanza della Normativa Applicabile.

Qualora i Fondatori persone fisiche venissero a mancare o diventassero legalmente incapaci, le stesse, in precedenza, avranno provveduto in forma scritta alla designazione ciascuno di altro soggetto o persona che eserciterà le prerogative ed i diritti ad esse riservati, salve diverse disposizioni dettate dall'autorità governativa.

Qualora il Fondatore Associazione La Grande Via dovesse sciogliersi potrà, in maniera opzionale, designare in forma scritta altro soggetto persona giuridica che eserciterà le prerogative ed i diritti ad esse riservati, salve diverse disposizioni dettate dall'autorità governativa.

(I soggetti designati dai Fondatori persone fisiche e quello designato dal Fondatore La Grande Via, congiuntamente detti "Soggetti Designati).

ART. 8 - ORGANI E UFFICI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

  1. a) il Consiglio di Amministrazione;
  2. b) il Presidente e il Vice Presidente;
  3. c)   l'Organo di Controllo.

Qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione, la Fondazione potrà nominare un Revisore Legale o una società di revisione.

E ' ufficio della Fondazione il Segretario Generale o Direttore Generale. La Fondazione è dotata di propri uffici e di una propria organizzazione amministrativa volta all'attuazione delle deliberazioni degli organi della Fondazione.

ART. 9 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di nove membri nominati dai Fondatori, e, dopo di loro, dai Soggetti Designati.

In mancanza di Soggetti Designati, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati da parte del Consiglio di Amministrazione uscente, che delibererà a maggioranza assoluta.

​​I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, salvo revoca, e comunque fino a che non siano nominati i successori. Tutti i membri possono essere rieletti.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di cessazione della carica, si dovrà provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla nomina di altro/i Consigliere/i che resterà/resteranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione senza limitazioni e con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti utili per il conseguimento dello scopo dell'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione medesima. In particolare provvede a:

1)   predisporre i programmi e gli obiettivi da presentare annualmente in sede di approvazione delle linee generali dell'attività della Fondazione;

2)   deliberare in merito al bilancio di esercizio ed alla relazione accompagnatoria e finanziaria ed al bilancio sociale;

3)   deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto;

4)   conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;

5)   istituire Comitati tecnico-scientifici ed Unità di progetto in relazione a specifiche linee strategiche o progettuali, al fine della loro attuazione; all'atto della istituzione il Consiglio stabilisce numero di componenti, funzioni, poteri, procedure, strutture di raccordo di detti Comitati e Unità di progetto con il Consiglio medesimo e le articolazioni funzionali ed amministrative della Fondazione;

6) istituire la cabina di regia delle Unità di progetto, individuandone il soggetto Coordinatore;

7) approvare e modificare il regolamento eventuale della Fondazione;

8) nominare ove opportuno il Direttore Generale scegliendolo anche tra esterni al Consiglio di Amministrazione, determinandone qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;

9) attivare sezioni territoriali della Fondazione in relazione ad attività decentrate sia in territorio nazionale che all'estero;

10)eventualmente delegare ad un proprio membro la funzione di Tesoriere; 11)deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo ed allo Statuto;

12)esaminare, proporre e deliberare le eventuali opzioni di trasformazione, fusione e scissione dell'Ente in conformità al D. Lgs. 117/2017;

13)nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Vice-Presidente e disporne la revoca; 14)nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporne la revoca;

15)svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere assunte in adunanza collegiale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate, presso la sede o altrove, purché in Italia, dal Presidente di propria iniziativa, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o dell'Organo di Controllo, con avviso scritto da trasmettere agli aventi diritto senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei a garantire la prova dell 'avvenuto ricevimento, con almeno cinque giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata. La formalità di convocazione può essere espletata, su incarico del Presidente, da un altro membro del Consiglio di Amministrazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora e l'elenco delle materie da trattare. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, fatta eccezione per le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione che sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri in carica.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente; in mancanza, dal consigliere più anziano di età.

Il Consiglio può nominare un Segretario della riunione estraneo al Consiglio stesso.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro.

Le adunanze del Consiglio possono tenersi per audio conferenza o videoconferenza. L'intervento al Consiglio mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

  1. a)   che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  2. b)   che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi del Consiglio che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
  3. c)   che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno.

Competerà, anche in caso di gratuità dell'incarico ai componenti il Consiglio di Amministrazione il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'esercizio del mandato.

In conformità all'art. 26 comma 7 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori é generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10 - IL PRESIDENTE E IL VICE-PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è Presidente della Fondazione. Il Presidente è designato dai Fondatori nell'atto di nomina del Consiglio di Amministrazione, e, dopo di loro, dai Soggetti Designati.

In mancanza di Soggetti Designati, il Presidente sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione stesso

Alla scadenza, il Presidente può essere rieletto.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente.

Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione e vigila sulla attuazione delle sue deliberazioni.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito a tutti gli effetti di legge e di statuto, dal Vice Presidente. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente. Al Vice- Presidente potranno essere delegati, con delibera del consiglio di amministrazione, i poteri del Presidente

ART. 11 - DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale, qualora nominato, è scelto dal Consiglio di Amministrazione fra persone significativamente qualificate nel settore di attività della Fondazione o comunque del settore degli enti senza scopo di lucro che siano disponibili a dedicare alle funzioni alle quali il Direttore è preposto, il tempo e l'attenzione necessari affinché esse possano essere svolte adeguatamente.

Il Direttore provvede alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione. In particolare il Direttore provvede a:

  1. a) predisporre in fase di istruttoria i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
  2. b) partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in occasione delle quali può esprimere pareri e proposte;
  3. c)   esercitare gli altri compiti eventualmente affidatigli dal Consiglio di Amministrazione. Al Direttore Generale può essere corrisposto un emolumento in conformità allo status di lavoratore dipendente o di lavoratore autonomo.

Tale emolumento è determinato dal Consiglio di amministrazione.

ART. 12 - ORGANI DI CONTROLLO

I Fondatori nominano l'Organo di controllo, formato da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci Effettivi, scelti e/o scelto tra soggetti estranei alla Fondazione.

Mancati i Fondatori, l'organo di Controllo è nominato dai Soggetti Designati.

In mancanza di Soggetti Designati, l'Organo di Controllo sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione stesso.

In caso di nomina di un Collegio Sindacale, sono nominati anche due Sindaci Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, la notizia della cessazione dalla carica di uno dei Sindaci Effettivi.

L'organo di controllo anche monocratico, deve essere scelto in base ai requisiti indicati dall'art. 30 comma 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche e segue le regole ivi contenute.

L'organo di controllo, anche monocratico, dura in carica per tre anni sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di ciascun triennio ed i componenti sono rieleggibili.

L'organo di controllo:

- esercita i poteri e le funzioni obbligatorie previste dalle leggi vigenti per l'organo di
controllo di cui all'art. 30 del D.lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche.

Resta salva la facoltà e la possibilità per la Fondazione di eleggere un organismo di vigilanza ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 231/01.

- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un Consigliere;

- può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;

- attesta che il bilancio sociale, ove obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.lgs 117/2017.

L'Organo di controllo si riunisce trimestralmente e di dette riunioni redige apposito verbale.

Le riunioni si possono tenere anche in audio/video conferenza, osservate le disposizioni dettate per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti l'Organo di controllo compete un compenso per il loro operato, determinato dai Fondatori all'atto della nomina, e, successivamente, dal Consiglio di Amministrazione, e nell'ambito e nei limiti del budget di spesa annualmente approvato. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 13 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente, quando superi i limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 117/2017.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dal Consiglio di Amministrazione, il quale determina il corrispettivo spettante al Revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata per tre esercizi, con scadenza alla data del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

CAPO III - ESERCIZIO FINANZIARIO SCIOGLIMENTO

ART. 14 - ESRCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO ECONOMICO E BILANCIO SOCIALE

L'esercizio finanziario ha inizio il 1°(primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il bilancio va redatto secondo le modalità e le indicazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, e deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno, con possibilità di proroga anche nel periodo successivo a tale termine, ma fermo restando il limite di cui all'art. 48 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 del deposito del bilancio stesso nel Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

È vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita della Fondazione ed in ogni caso la Fondazione fa richiamo integrale senza deroghe all'art. 8 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le fondazioni, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività di interesse generale e di quelle diverse, ad esse direttamente connesse, previste dal presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione, in osservanza dell'art. 13 comma 6 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, è tenuto a fare menzione, in caso di svolgimento di attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, del loro carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

In materia di bilancio sociale, si applica la disciplina prevista dall'art. 14 del D.Lgs 117/2017. Nel caso di superamento delle soglie di cui all'art. 14 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, la Fondazione è quindi tenuta agli obblighi di pubblicazione del bilancio sociale di cui all 'art.14 comma 1 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso di superamento delle soglie di cui all'art. 14 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, la Fondazione è tenuta agli obblighi di pubblicazione dei dati ivi previsti di cui all 'art.14 comma 2 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a porre in essere gli obblighi indicati nei due commi precedenti del presente articolo e previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Esso può avvalersi di propri incaricati e fiduciari.

ART. 15 - VOLONTARI ED ATTIVISTI

In coerenza con la partecipazione attiva e volontaria dei cittadini, ed in coerenza con le finalità della Fondazione, la stessa intende avvalersi di volontari.

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il volontario è una persona che, previa domanda scritta di voler svolgere attività di volontariato nella Fondazione per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune nelle attività di interesse generale previste dalla Fondazione, per il tramite della Fondazione stessa e mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Fondazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai fini di cui sopra, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di quanto indicato nel D.LGS. 117/2017 e s.m.i. e il Consiglio d'Amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. Con riferimento alla disciplina dei volontari non regolamentata nei due commi precedenti, e per le restanti attività, in ogni caso viene adottato integralmente quanto previsto nel Titolo III articoli 17-18 e 19 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni. Fermo restando quanto sopra indicato sulla natura dei volontari, la Fondazione può avvalersi anche di attivisti non inquadrabili come volontari continuativi, che condividono gli obiettivi e le finalità di interesse generale della Fondazione e che contribuiscono alla loro realizzazione impegnandosi a svolgere in prima persona attività, campagne ed iniziative di raccolta fondi a sostegno della  Fondazione.

ART. 16 - SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE

Lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione convocato con specifico ordine del giorno, che provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, in corso di scioglimento per qualunque causa, in conformità all'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, ad altri enti del terzo settore secondo le deliberazioni dell'organo sociale competente, acquisito il parere di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

In ogni caso, i beni della Fondazione non possono essere devoluti ai fondatori, agli amministratori e dipendenti della stessa.

CAPO IV - RINVIO

ART. 17 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Titolo IV del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni e del Codice Civile in quanto compatibili.